Z.F.U. AREA SISMA CENTRO ITALIA: IMPORTANTI MODIFICHE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

La Camera dei Deputati ha approvato il 1° giugno 2017 la conversione in legge del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo“ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 24 aprile 2017.

Per una sintesi del testo originario de Decreto Legge n. 50/2017 rimandiamo al nostro precedente articolo.

Si attende ora l’approvazione definitiva da parte del Senato in via definitiva entro metà giugno.

Questo il nuovo testo dei commi 1 e 2 dell’Articolo 46. (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia):

“1. Nei  Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti  dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati
1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.  229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:…” (Modificato anche il riferimento da applicare alle sole zone franche urbane dell’Abruzzo (colpite da  sisma e maltempo a gennaio 2017). Il calo del 25% di fatturato va verificato, sempre sul tendenziale 2016-2017, in riferimento al periodo 1 febbraio-31 maggio).

COSA CAMBIA: Resta dunque invariato il differenziale negativo minimo di fatturato necessario per accedere ai benefici (25%), ma il confronto non avviene più sulla mini-serie storica di un triennio, bensì sul solo confronto tendenziale 2016-2015 limitatamente al periodo 1° settembre-31 dicembre.” (1 febbraio-31 maggio per i Comuni abruzzesi colpiti da sisma e maltempo a gennaio 2017)

ALTRE NOVITA’

  • Prorogati gli incentivi al settore turistico Vale 23 milioni nel biennio 2017-2018 la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) degli incentivi destinati agli operatori del settore turistico che erano stati previsti dal secondo decreto terremoto (n.8/2017). Le somme disponibili per il 2017 passano così da 23 a 33 milioni. A questi si aggiungono 13 milioni dell’annualità  2018.
  • Modifiche al Sismabonus (art.46 quater):  sconti estesi agli immobili venduti dalle imprese dopo le demolizioni Nelle zone sismiche 1 le imprese potranno demolire e ricostruire gli edifici, rivendendo gli appartamenti con uno sconto incorporato fino all’85% del prezzo di vendita. L’importo massimo della spesa sarà  pari a 96mila euro per unità  immobiliare. Quindi, in caso di sconto massimo per il doppio salto di classe (85%), si potranno incassare oltre 81mila euro per appartamento. La manovrina accantona 400mila euro per il 2017, 7,3 milioni per il 2018 e 14,5 milioni per il 2019. Si procede così, con importi crescenti fino ad arrivare intorno a quota 30 milioni di euro. (per maggiori info sul Sismabonus clicca qui).
  • Art. 41. Correzioni nell’assegnazione delle risorse. 
  • Art. 42. Tetto del 90% per la soddisfazione delle richieste.
  • Art. 43. Interventi per impianti di risalita e per imprese agricole.
  • Art. 44. Aumento delle risorse stanziate DL 189 da 23 a 46 Mln Euro.

Vai al testo completo dopo le approvazioni della Camera del 1° giugno 2017

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