Zona Franca Urbana (ZFU) sisma centro Italia: come funziona

A partire dal 23 ottobre, e fino al 6 novembre 2017, le imprese operanti nei Comuni inclusi nel cratere sismico del Centro Italia possono inviare, con modalità telematica, le istanze di accesso alle esenzioni fiscali e previdenziali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la circolare 4 agosto 2017, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni previste a favore delle imprese situate all’interno della “Zona Franca Urbana (ZFU)Sisma Centro Italia” istituita dall’art. 46 del Decreto Legge n. 50/2017 nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto dell’agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017.

La Circolare il MISE fornisce i chiarimenti relativi alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione dei benefici fiscali, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso. Di seguito, una sintesi dei contenuti.

Perimetro della zona franca urbana
Innanzitutto, la circolare riporta l’elenco dettagliato (suddiviso per regione) dei comuni compresi nella Zfu. Si tratta, in particolare, dei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti il 24 agosto e 30 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.

Soggetti beneficiari
Hanno diritto alle agevolazioni:

  • le imprese di qualsiasi dimensione;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, ma con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Questi i requisiti che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per l’accesso ai benefici:

  1. (per le imprese e lavoratori autonomi già in attività all’interno del cratere al 1° settembre 2015) devono dimostrare di aver subito, a causa del terremoto, una riduzione del fatturato (ammontare complessivo dei ricavi) di almeno pari al 25% (differenza tra ricavi dei quadrimestri 1° settembre-31 dicembre 2015 e 1° settembre-31 dicembre 2016 per i comuni di cui agli allegati 1 e 2, differenza ricavi dei quadrimestri 1° febbraio-31 maggio 2016 e 1° febbraio-31 maggio 2017 per i Comuni di cui all’allegato 2-bis);
  2. (per le imprese e lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività dal 1° settembre 2015 sino alla data di pesentazione dell’istanza) alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, mentre i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato la dichiarazione di inizio attività e, sia le une sia gli altri, devono aver già avviato l’attività nella sede o nell’unità locale situata all’interno della Zfu;
  3. devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

L’inizio attività per le imprese, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, al pari dell’avvenuto avvio dell’attività, devono risultare dal certificato camerale. Analogamente per i titolari di reddito di lavoro autonomo (non obbligati all’iscrizione alla Cciaa), la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, al pari della data di avvio dell’attività, devono essere state comunicate all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali e contributive anche imprese e lavoratori autonomi che, pur essendo già costituiti alla data di presentazione dell’istanza, non abbiano però ancora avviato l’attività all’interno della Zfu. In tal caso, essi devono avviarla, a pena di decadenza dalle agevolazioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Le agevolazioni previste

Nei limiti delle risorse disponibili (Euro 493.822.000 nel triennio 2017-19), le imprese ed i lavoratori autonomi possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:

 

Agevolazioni

Limiti Intensità e durata

Esenzione IRPEF/IRES

 

Fino a 100.000 € di reddito prodotto nella ZFU + 5.000 € per ogni neoassunto a tempo indeterminato fino al 100% per i periodi di imposta 2017 e 2018
Esenzione IRAP

 

Fino a 300.000 € del valore della produzione netta prodotto nella ZFU

fino al 100% per i periodi di imposta 2017 e 2018

Esenzione ICI/IMU

 

Immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica

fino al 100% per i periodi di imposta 2017 e 2018

Esonero contributivo

 

Massimale annuo di retribuzione fissato dall’art. 1, comma 1, del d.m. 1/12/2009

fino al 100% per i periodi di imposta 2017 e 2018

TOTALE

Fino a 200.000 € di minori imposte e contributi per azienda (al netto di eventuali altri contributi de minimis). Limite ridotto a 100.000 nel settore trasporti e 15.000 nel settore agricoltura.

I soggetti beneficiari possono fruire dell’importo dell’agevolazione concessa nelle seguenti misure:

  • per il 39%, nel 2017
  • per il 33%, nel 2018
  • per il 28%, nel 2019.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo riconosciuto, nel rispetto dei limiti annuali sopra indicati. A tal proposito il Mise, con comunicato del 16 Agosto 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla circolare per le agevolazioni: “Facendo seguito ai numerosi interventi che negli ultimi giorni hanno posto dubbi sulla struttura delle misure dirette a garantire, nelle zone del sisma del centro Italia, l’esenzione da tasse e contributi, si conferma che la fruizione dei benefici previsti dalla normativa potrà avvenire, per ciascun destinatario, nella misura del 100% per ogni singola annualità. Le percentuali indicate nell’articolo 10 della circolare MISE 4 agosto 2017 costituiscono limiti complessivi di copertura come previsti dalla norma e non già limiti di fruizione individuale. Il MISE provvederà ad integrare l’art 10 con i contenuti della presente nota a fini di maggiore chiarezza.”

Con riguardo a ciascuna tipologia di agevolazione, la circolare fornisce specifiche precisazioni.

Esenzione dalle imposte sui redditi
È esente il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro per ognuno dei due periodi di imposta agevolati (2017 e 2018).
II limite è maggiorato, per ciascun anno, di un importo di 5mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. La circolare precisa che si deve trattare di “nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (…), rispetto al numero di lavoratori (…) in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione”.
Le imprese che svolgono la propria attività anche al di fuori della Zfu sono tenute a tenere un’apposita contabilità separata.

Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte:

  • rileva per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2, Tuir);
  • è computato in aumento del reddito complessivo per il riconoscimento delle ulteriori detrazioni previste dal Tuir (articoli 12, comma 1, 13, 15 e 16);
  • è computato per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali (Isee);
  • concorre alla formazione della base imponibile delle addizionali Irpef regionale e comunale (che sono comunque dovute salvo diversa deliberazione degli enti).

Esenzione Irap
Per il 2017 e il 2018, è prevista l’esenzione Irap del valore della produzione netta nel limite di 300mila euro (per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate). I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca urbana, per la determinazione della quota di valore della produzione netta esente si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo Irap nel caso in cui l’attività è esercitata in più regioni (articolo 4, comma 2, Dlgs 446/1997).

Esenzione dall’imposta municipale propria
L’esenzione è prevista, per il 2017 e il 2018, per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Esoneri contributivi
Per il 2017 e il 2018, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro). L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – o nelle sedi, in caso di imprese “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana. La stessa agevolazione spetta ai titolari di reddito di lavoro autonomo, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “Zfu sisma Centro Italia” del sito www.mise.gov.it. L’accesso alla procedura informatica avviene attraverso l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai rappresentanti legali dell’impresa e ai lavoratori autonomi (fatta salva la possibilità di delegare un altro soggetto alla presentazione dell’istanza).

Termini e scadenze

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.
La circolare precisa che “l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse”. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità diverse da quelle previste.

Modalità di concessione delle agevolazioni
L’importo dell’agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina europea. Gli importi spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, che sarà pubblicato su sito www.mise.gov.it.

Modalità di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuare con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione. Modalità e termini dei versamenti saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Quest’ultima istituirà anche lo specifico codice tributo.

Le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’Imposta municipale propria (compensazione verticale imposta da imposta) rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali entro il limite delle risorse stanziate.

Le agevolazioni fiscali e previdenziali ZFU non sono soggette a:

  • obbligo del visto di conformità
  • divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
  • limite previsto per i crediti di natura agevolativa indicati nel quadro RU
  • limite generale” di compensazioni annuali.

Agevolazioni Zona Franca Urbana e Liberi Professionisti

Il Ministero dello Sviluppo Economico nelle sue FAQ sul funzionamento delle Zone Franche Urbane in altre aree del territorio nazionale colpite da eventi calamitosi precedenti aveva espressamente escluso dalle agevolazioni ZFU i liberi professionisti non costituiti in Società tra Professionisti: ” ….si chiarisce che gli studi professionali e, più in generale, i professionisti, possono accedere alle agevolazioni purché svolgano la propria attività in forma di impresa e posseggano i citati requisiti soggettivi. Si specifica che la mera iscrizione al Registro delle Imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un’effettiva attività di impresa, non matura il diritto di accesso alle agevolazioni.”

Si è in attesa a tal proposito di un chiarimento da parte del MISE, anche alla luce della recente Legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto “Jobs Act Autonomi”) che all’art 12 2° comma stabilisce che Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese”.

Lascia il primo commento

Lascia un commento