ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

(art. 41-46 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50)

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017

SINTESI OPERATIVA degli articoli 41-46

(a cura della Rivista Fisco Oggi dell’Agenzia Entrate)

Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali FiscoOggi.it

Terremoto centro Italia
Il decreto contiene nuove disposizioni a favore delle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (articoli 41-46).

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (articolo 43)
In primo luogo, viene prorogato, dal 30 novembre al 31 dicembre 2017, il termine finale del periodo con riferimento al quale i sostituti d’imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni interessati dal sisma, non devono operare le ritenute alla fonte. (modifica articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016).
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 (il termine finale precedente era il 30 novembre 2017 – modifica articolo 48, comma 10, Dl 189/2016).
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni previste dalla legge, dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (termine precedente, dicembre 2017 – modifica articolo 48, comma 12, Dl 189/2016).
Viene previsto che per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018. Gli stessi soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (modifica articolo 48, comma 11, Dl 189/2016).

Proroga misura potenziata credito d’imposta per investimenti (articolo 44)
Viene prorogato al 31 dicembre 2019 (termine precedente 31 dicembre 2018) il termine fino al quale, nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per investimenti (ex articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015) è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese (modifica articolo 18-quater, comma 1, Dl 8/2017).

Zona franca urbana (articolo 46)
Istituita una zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017.
Le imprese, che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito a causa del terremoto la riduzione del fatturato almeno del 25% della media relativa ai tre periodi d’imposta precedenti, possono beneficiare, in relazione alle imposte sui redditi e all’Irap derivanti dalla prosecuzione della loro attività nei Comuni colpiti dal terremoto, delle seguenti agevolazioni (concesse in conformità della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis“):

  • detassazione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100mila euro
  • esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca, nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni di lavoro dipendente. Lo stesso esonero è riconosciuto a favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all’interno della zona franca urbana.

Le stesse esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018.
Infine, viene previsto che la zona franca comprende anche i seguenti comuni dell’Abruzzo, colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (elencati nell’allegato 2-bis, Dl 189/2016): Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso: Pietracamela; Fano Adriano. Le agevolazioni indicate sopra, quindi, spettano anche alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale in tali comuni e che hanno subito, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016.